Via libera ai Superbonus 110%.
Detrazioni, tempistiche, interventi secondo i nuovi Ecobonus e Sisma Bonus
La tanto attesa legge di conversione del c.d. “Decreto Rilancio” ( decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio ( rif. legge 17 luglio 2020, n. 77 ), pertanto i Superbonus 110% sono ufficialmente operativi!
Dal 19 Maggio ad oggi tanto (troppo!) è stato scritto e detto, senza certezza alcuna circa i contenuti effettivi del testo. Vediamo di fare una sintesi circa i contenuti di questo strumento che si appresta a diventare una pietra miliare per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Paese.
Superbonus 110%: in cosa consiste
Il superbonus 110% consente di portare in detrazione il 110% della spesa sostenuta per determinati interventi, secondo soglie definite dalla tipologia di immobile.
Semplificando, è possibile dire che, per un intervento (tra quelli previsti) di costo pari a 40.000 euro, lo Stato rimborserà tramite detrazioni fiscali un importo di 44.000 euro, diviso in 5 rate annuali uguali a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
L’ aspetto più importante della norma, però, è relativo alla possibilità di optare per lo sconto in fattura dal fornitore o la cessione del credito alle banche (rif. art. 121) . Proprio su queste due importanti opzioni si attendono i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico (che non dovrebbero tardare), e la piattaforma informatica che consentirà lo scambio dei crediti di imposta.
E’ evidente che la scelta di aderire o meno a questi strumenti è in capo all’impresa esecutrice.
Superbonus 110%: i soggetti beneficiari
Come previsto all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio, le nuove detrazioni fiscali si applicano agli interventi effettuati:
dai condomini;
dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
dagli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Superbonus 110%: le esclusioni
Sono escluse dalla fruizione dei nuovi superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
A/1: abitazioni di tipo signorile;
A/8: abitazioni in ville;
A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Superbonus 110%: le finestre temporali
E’ possibile portate in detrazione il 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
E’ inoltre di prossima approvazione un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che renderà vincolanti le date di inizio e fine lavori; dovranno infatti ricadere tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Trattandosi di edilizia, ciò significa che i tempi per sfruttare il bonus non sono poi così dilatati!
Superbonus 110%: quali interventi
Il Decreto Rilancio prevede la detrazione fiscale del 110% solo per alcune tipologie di intervento:
efficienza energetica (Ecobonus);
riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus);
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
NUOVO ECOBONUS : interventi e tetti di spesa
ISOLAMENTO TERMICO (TIPOLOGIA 1 -trainante)
Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
Beneficiari: Edifici o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Requisiti specifici: I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Costi detraibili: anche le spese inerenti le pratiche edilizie e le parcelle dei tecnici
SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNI (TIPOLOGIA 2 - trainante)
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Beneficiari: edifici condominiali
Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Costi detraibili: La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRIVATI (TIPOLOGIA 3 -trainante)
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Beneficiari: edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento.
Tetti di spesa: La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.
Costi detraibili: La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
TIPOLOGIA 4
Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possono essere eseguiti perché vitati dai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
NUOVO ECOBONUS : requisiti minimi per accedere alle detrazioni
Per quanto concerne l'accesso al nuovo superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (trainanti e non), è previsto:
il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
NUOVO ECOBONUS : l’asseverazione degli interventi per l’accesso alla detrazione, allo sconto in fattura e alla cessione del credito
Per accedere ai superbonus 110% e per scegliere le due opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito, è necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato.
In particolare:
per gli interventi che accedono all’ecobonus 110%, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa telematicamente all’Enea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, saranno stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
per gli interventi che accedono al sisma bonus 110%, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
L'asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:
al termine dei lavori;
per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MiSE di prossima approvazione. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio!
NUOVO SISMA BONUS: interventi
Confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Ecobonus e Sisma Bonus 110%: cosa fare subito
Dal momento che la finestra temporale del SuperBonus 110% è limitata e gli adempimenti in carico ai tecnici per dar luogo ad un’opera edilizia sono molti ( il solo architetto dovrà occuparsi della verifica della normativa generale e specifica e della verifica della conformità edilizia ed urbanistica del bene, del rilievo e della progettazione, della presentazione della pratica edilizia, della gestione della gara d’appalto e dei preventivi ,dell’organizzazione e coordinazione degli altri tecnici coinvolti e del cantiere, della direzione lavori,…), occorre anzitutto contattare un tecnico qualificato.
A seguito di un primo colloquio conoscitivo in cui si tratteranno gli obbiettivi da raggiungere, seguirà un sopralluogo finalizzato alla redazione di un’analisi di fattibilità dell’intervento. Il tecnico saprà quindi indicarvi la strada migliore per raggiungere i risultati sperati ottimizzando i lavori (ed i costi!). Una corretta progettazione è fondamentale per evitare di incorrere in problematiche in fase esecutiva che possono fare lievitare i costi o addirittura minare la stessa fruizione della detrazione fiscale. Si ricorda che le spese tecniche e le parcelle dei tecnici rientrano nelle previste detrazioni del Superbonus 110%.